I rischi dell’eredità digitale, di Davide Sisto
Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha autorizzato una donna a disporre delle credenziali d’accesso per l’account di posta elettronica, dell’iCloud e dei profili social dell’ex coniuge defunto. La donna aveva fatto richiesta di queste credenziali a Apple, Microsoft e Meta, sostenendo che era suo diritto ottenere immagini e video del marito con i figli, nonché eventuali lettere d’addio o disposizioni rimaste incomplete negli spazi digitali occupati dal coniuge, morto all’improvviso a causa di una malattia degenerata in poco tempo. Come riporta Rai News, i dati personali includono, per legge, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, la quale viene definita come “soggetto interessato”. Quando questa persona muore, tuttavia, viene meno la sua qualità di interessata e il passaggio dei suoi diritti agli eredi implica molto spesso, secondo il regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, una loro valutazione preventiva. In tal modo, si cerca di capire se vi siano interessi meritevoli di tutela. L’articolo menzionato evidenzia correttamente che è riconosciuta la legittimità dell’accesso ai dati sanitari della persona deceduta, nei casi in cui occorre capire le modalità con cui ha avuto luogo la morte, ai dati INPS, ai dati bancari, eccetera, sempre tenendo conto di specifiche esigenze. La cosa più interessante della notizia sulla sentenza del Tribunale di Milano è la dichiarazione del legale della donna, Marco Meliti, il quale sottolinea la problematicità del buco normativo inerente alle eredità post mortem dei dati digitali e, al tempo stesso, ritiene legittimo che essi vengano ereditati, in quanto simili alle lettere e alle fotografie custodite nei cassetti delle scrivanie.
Purtroppo, il tema delle eredità digitali è ben più complesso di così e implica riflessioni specifiche che riguardano il nostro modo di vivere nel mondo attuale, in cui la differenza tra online e offline è sempre più labile. Proviamo a ragionare insieme. Morta all’improvviso una persona, i parenti più stretti hanno generalmente modo di accedere alla sua abitazione, aprendo la porta con uno specifico mazzo di chiavi. Una volta varcato l’ingresso, si ritrovano nella condizione di gestire un quantitativo considerevole di beni materiali dal valore eterogeneo: paccottiglia, talvolta, ma anche lettere e fotografie analogiche, in copia unica, che possono includere informazioni sensibili relative non solo al morto ma pure a terze persone. Oggi, un semplice smartphone racchiude, in un formato digitale, buona parte del materiale personale contenuto nella propria abitazione privata. Tuttavia, non si limita a essere una specie di archivio dei documenti personali. Risulta anche essere l’insieme concreto dei prolungamenti dell’identità soggettiva. Tramite i dati prodotti e conservati nel mobile device, ciascuno di noi crea i profili social, gli account di posta elettronica e di messaggistica privata, svariati avatar per gli usi più disparati. Questi costituiscono sia singolarmente, sia nel loro insieme, i nostri gemelli digitali, i quali possono svolgere attività che incidono in maniera concreta sulla nostra vita quotidiana e su quella delle persone con cui ci relazioniamo (pensiamo al periodo del lockdown a causa del Covid-19, quando abbiamo svolto attività scolastiche, lavorative, sociali, pur non uscendo di casa). In definitiva, tali gemelli digitali compongono la versione digitale della nostra presenza in carne e ossa. Capite dove sbaglia il legale della donna? Accedere ai dati digitali di una persona morta non assomiglia in alcun modo alla semplice appropriazione di lettere e fotografie conservate in copia unica e in formato cartaceo all’interno di un cassetto. La vedova si ritrova a gestire un duplice potere. Disponendo di tutti gli account social, della posta elettronica, della messaggistica privata, di tutti i contenuti sincronizzati di Google, eccetera, è innanzitutto in grado di ricostruire la vita del defunto in modo tale da utilizzarla arbitrariamente per finalità di ogni tipo, comprese quelle illecite. Si appropria cioè in modo quasi completo dell’identità di un’altra persona. In secondo luogo, l’accesso arbitrario a questi dati implica contemporaneamente l’accesso a dati delicati di altre ignare persone. Mettiamo il caso che il coniuge deceduto avesse un’amante, la quale gli inviava – su WhatsApp, per esempio – foto intime. La vedova potrebbe, per vendetta, ricattare l’amante disponendo arbitrariamente di materiale personale che era considerato intimo e che non si voleva diffondere. Facciamo un altro esempio: un amico del caro estinto confessa, all’interno della messaggistica privata, una serie di vicende molto personali, fidandosi ciecamente del suo interlocutore. Anche in questo caso l’erede malintenzionato può fare uso di informazioni private molto delicate per ricattare la persona coinvolta mettendo a frutto la natura virale del web. E si potrebbe andare avanti a indicare molti altri casi del genere.
In definitiva, la sentenza del tribunale di Milano pare confondere, in maniera decisamente problematica, il concetto di bene materiale con quello di identità personale in riferimento alla dimensione online. Questa confusione dovrebbe generare in ciascuno di noi la seguente consapevolezza: stabilire preventivamente quali documenti digitali lasciare in eredità e quali invece proteggere pretendendo la tutela della privacy. Quindi, pratichiamo un po’ di sana death cleaning, anche in assenza di tangibili rischi di morte. Produciamo, infatti, una quantità bulimica di dati. Facciamo una selezione preventiva, decidendo in anticipo cosa spetta all’oblio sacrosanto e cosa invece spetta a chi ci ha amato. Al tempo stesso, sarebbe opportuna un’educazione al rapporto tra il digitale e l’eredità personale, tale da evitare situazioni delicate e compromettenti, figlie della semplice ignoranza delle caratteristiche del mezzo.
Avete già avuto esperienze nel campo dell’eredità digitale? Come vi siete comportati? Attendiamo i vostri commenti.












Interessante tema,nel telefono c’è molto, tutto della nostra vita, come le lettere che sono momenti personali vanno eleminate prima di morire, comunque inserire nel testamento che non si da in eredità i dati del cellulare che devono essere cancellati da persona fidata e non curiosa
e’ assurdo pensare che anche dopo morti, ci si debba proteggere da incursioni di ficcanaso nel nostro piccolo mondo privato digitale,. ormai il termine privacy ha perso il suo significato letterale ed è diventato sinonimo di ” guardare attraverso il buco ella serratura”
Alla luce di quanto scritto sarebbe sicuramente utile lasciare scritto sul proprio testamento che i dati, quali essi siano vanno cancellati. Si tratta di cose private che vanno tutelate. Altresì sono dell’idea che ad un certo punto della propria vita, sia utile fare pulizia fra le proprie carte, lettere bigliettini.
Io, ho purtroppo dovuto chiudere diverse case e ho sempre strappato senza nemmeno aprirle tutte le lettere.